Pensioni: arriva la rendita a durata definita
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La Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), all’articolo 1, commi 202 e seguenti, interviene in modo significativo sul sistema della previdenza complementare, introducendo una vera e propria mini-riforma finalizzata ad ampliare le adesioni e rendere più flessibile l’accesso alle prestazioni pensionistiche integrative.
Le novità principali riguardano:
- l’aumento del limite di deducibilità fiscale dei contributi;
- l’introduzione di nuove modalità di rendita, tra cui la rendita a durata definita;
- l’ampliamento della liquidazione in capitale;
- il rafforzamento del meccanismo del silenzio-assenso;
- la revisione delle regole di conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS.
Di seguito, un’analisi delle principali innovazioni.
Aumento della deducibilità dei contributi
A decorrere dal periodo d’imposta 2026, il limite annuo di deducibilità fiscale dei contributi versati alle forme di previdenza complementare viene innalzato da 5.164,57 euro a 5.300 euro.
La deduzione riguarda:
- i contributi volontari del lavoratore;
- i contributi versati dal datore di lavoro o dal committente;
- i contributi dovuti in forza di contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
Nel calcolo del limite massimo:
- rientrano anche le quote accantonate dal datore di lavoro nei fondi interni aziendali su conti individuali;
- restano esclusi gli importi di TFR destinati ai fondi pensione.
Lavoratori di prima occupazione
Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006, il nuovo limite di deducibilità rileva anche ai fini della deduzione maggiorata prevista nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla previdenza complementare.
La maggiorazione è pari alla differenza tra:
- i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni;
- e il limite annuo di deducibilità previsto per ciascun anno,
con il vincolo che l’importo aggiuntivo deducibile non può superare, per ogni anno, la metà del limite annuo vigente.
Nuove modalità di rendita: debutta la rendita a durata definita
Dal 1° luglio 2026, accanto alla rendita vitalizia e alla liquidazione in capitale, gli iscritti alle forme pensionistiche complementari a contribuzione definita potranno optare per nuove modalità di erogazione della prestazione.
Le nuove opzioni previste
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Rendita a durata definita
Erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua dell’aderente, calcolata sulla base delle tavole di mortalità ISTAT. L’importo annuo è determinato rapportando il montante residuo al numero di anni di durata.
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Rendita con prelievi liberamente determinabili
L’iscritto può richiedere, nel tempo, importi variabili entro il limite delle rate maturate e non riscosse della rendita a durata definita.
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Erogazione frazionata del montante
Pagamento rateale del capitale per un periodo non inferiore a cinque anni. Periodicità e numero minimo delle rate saranno stabiliti dalla COVIP.
In caso di decesso dell’aderente prima del termine, il montante residuo potrà essere riscattato dai beneficiari indicati.
Regime fiscale delle nuove prestazioni
Alle nuove forme di rendita e ai riscatti dei superstiti si applica, in linea generale, il regime fiscale previsto per le prestazioni in capitale.
È imponibile esclusivamente la parte del montante non già tassata, mentre:
- per la rendita frazionata si applica una ritenuta del 20%, ridotta dello 0,25% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo, fino a una riduzione massima del 5%.
Più spazio alla liquidazione in capitale
La Legge di Bilancio 2026 innalza dal 50% al 60% la quota massima del montante che può essere liquidata in capitale al momento del pensionamento.
Resta ferma la possibilità di ricevere l’intero montante in capitale qualora la rendita vitalizia calcolata sul 70% del montante risulti inferiore alla metà dell’assegno sociale.
Silenzio-assenso: adesione più rapida e automatica
Viene significativamente rafforzato il meccanismo del silenzio-assenso.
Dal luglio 2026:
- i lavoratori di prima assunzione saranno automaticamente iscritti alla previdenza complementare;
- il termine per esercitare la rinuncia si riduce da sei mesi a 60 giorni;
- l’adesione avrà efficacia retroattiva dalla data di assunzione.
Il silenzio-assenso produrrà effetti anche sul versamento dei contributi:
- a carico del datore di lavoro;
- a carico del lavoratore, salvo che la retribuzione annua lorda sia inferiore all’assegno sociale.
È inoltre ammessa la devoluzione parziale del TFR alla previdenza complementare, se prevista da contratti o accordi collettivi.
Lavoratori non di prima assunzione
Anche per questi soggetti il silenzio-assenso può operare. Il datore di lavoro dovrà:
- fornire adeguata informativa;
- verificare le scelte previdenziali pregresse;
- acquisire una dichiarazione del lavoratore.
In mancanza di scelta entro 60 giorni, l’adesione alla previdenza complementare scatterà automaticamente anche nel nuovo rapporto di lavoro.
TFR e Fondo di Tesoreria INPS: nuove soglie dimensionali
Cambiano infine le regole per il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS.
Le nuove soglie dimensionali sono le seguenti:
- 2026-2027: obbligo per le aziende che raggiungono 60 dipendenti, in qualunque momento, sulla base della media annua dell’anno precedente;
- 2028-2031: soglia ridotta a 50 dipendenti, con le stesse modalità di calcolo;
- dal 2032: soglia ulteriormente ridotta a 40 dipendenti.
Conclusioni
La mini-riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 segna un deciso passo verso una previdenza complementare più flessibile, inclusiva e incentivata, sia sotto il profilo fiscale sia sotto quello delle prestazioni.
Per lavoratori e datori di lavoro diventa essenziale valutare attentamente le nuove opportunità offerte dal sistema, anche con il supporto di professionisti specializzati in materia previdenziale e fiscale.
Una scelta previdenziale che richiede valutazioni specialistiche
Le innovazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 ampliano in modo significativo le possibilità di pianificazione previdenziale, ma rendono al contempo più complessa la scelta della soluzione più conveniente per ciascun lavoratore o pensionando. La corretta valutazione tra rendita vitalizia, rendita a durata definita, liquidazione in capitale e nuove forme di erogazione richiede un’analisi puntuale della posizione contributiva, della carriera lavorativa e delle prospettive reddituali future.
In questo contesto, un ricalcolo previdenziale aggiornato e una simulazione delle diverse opzioni pensionistiche disponibili consentono di individuare con maggiore consapevolezza la strategia più efficiente sotto il profilo economico e fiscale, evitando scelte che potrebbero rivelarsi penalizzanti nel lungo periodo.
Affidarsi a un’analisi tecnica approfondita permette di trasformare le novità normative in un’opportunità concreta, orientando le decisioni previdenziali verso soluzioni realmente coerenti con le proprie esigenze personali e familiari.
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