Ricongiunzione tra Gestione Separata e casse professionali: la svolta del 2026 e le nuove opportunità per i professionisti
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La ricongiunzione dei contributi previdenziali tra Gestione Separata INPS e casse professionali ha conosciuto, nel 2026, un passaggio particolarmente rilevante. Il quadro interpretativo, per lungo tempo segnato da incertezze e dinieghi amministrativi, si è infatti consolidato nel senso di riconoscere al professionista la possibilità di accentrare la propria contribuzione anche quando una parte di essa sia stata versata alla Gestione Separata.
Il punto di partenza resta l’interpretazione dell’art. 1, comma 2, della legge n. 45/1990, già valorizzata dalla Corte di cassazione, secondo cui il libero professionista può ricongiungere presso la propria cassa i contributi maturati in altre forme obbligatorie di previdenza, senza che la diversità dei sistemi di calcolo rappresenti, di per sé, un ostacolo insuperabile [Cass. Civ., Sez. L, N. 26039 del 15-10-2019][Corte d'Appello Milano, sez. LA, sentenza n. 399/2023][Tribunale Ordinario Torino, sez. 5, sentenza n. 1745/2022].
Il principio affermato dalla Cassazione
La svolta giurisprudenziale è stata chiaramente affermata dalla Cassazione n. 26039/2019, che ha rigettato la tesi secondo cui la contribuzione versata alla Gestione Separata non sarebbe ricongiungibile per la sua natura integralmente contributiva. La Corte ha richiamato la Corte costituzionale n. 61/1999, sottolineando la necessità di un’interpretazione dell’art. 1, comma 2, l. n. 45/1990 che rifletta “l’assenza di limiti”, inclusi quelli derivanti dalla disomogeneità del metodo di calcolo [Cass. Civ., Sez. L, N. 26039 del 15-10-2019].
In termini coerenti si è espressa anche la giurisprudenza di merito. La Corte d’Appello di Milano n. 399/2023 ha affermato che la facoltà di ricongiunzione è riconosciuta “senza limitazioni ed indipendentemente dalla omogeneità delle contribuzioni versate” e che la formulazione ampia della legge n. 45/1990 consente di ricomprendere anche la Gestione Separata, pur istituita successivamente [Corte d'Appello Milano, sez. LA, sentenza n. 399/2023]. Nello stesso senso si è pronunciato il Tribunale di Torino n. 1745/2022, riconoscendo il diritto del professionista alla ricongiunzione presso la cassa professionale dei contributi versati nella Gestione Separata [Tribunale Ordinario Torino, sez. 5, sentenza n. 1745/2022].
La circolare INPS n. 15 del 9 febbraio 2026
Su questo orientamento giurisprudenziale si innesta la circolare INPS n. 15 del 9 febbraio 2026, che – secondo quanto riportato dalla giurisprudenza successiva – ha espressamente superato il precedente orientamento amministrativo e ha fornito indicazioni per l’esercizio della ricongiunzione tra Gestione Separata ed enti privati di previdenza obbligatoria, sia in entrata sia in uscita, “in conformità ai principi di parità di trattamento e di unificazione della posizione assicurativa” [Tribunale di Catania - Sentenza 13 marzo 2026, n. 1121].
La rilevanza della circolare è notevole perché recepisce un indirizzo che i giudici avevano già reso sempre più netto: la ricongiunzione non può essere esclusa solo perché la contribuzione proviene dalla Gestione Separata o perché la gestione coinvolta adotta criteri di calcolo differenti [Tribunale di Catania - Sentenza 13 marzo 2026, n. 1121][Cass. Civ., Sez. L, N. 26039 del 15-10-2019].
Ricongiunzione, cumulo e totalizzazione: istituti diversi
La materia richiede però una distinzione netta tra i diversi strumenti di coordinamento contributivo.
La ricongiunzione comporta il trasferimento effettivo dei contributi in una sola gestione, al fine di ottenere un unico trattamento pensionistico secondo le regole del fondo accentrante; si tratta normalmente di un istituto oneroso.
La totalizzazione, disciplinata dal d.lgs. n. 42/2006, consente invece di sommare i periodi assicurativi senza trasferimento della contribuzione e senza oneri aggiuntivi, ma con regole proprie.
Il cumulo gratuito, introdotto dall’art. 1, commi 239 ss., l. n. 228/2012, rappresenta un ulteriore strumento alternativo, che non realizza un reale trasferimento dei contributi.
La stessa giurisprudenza ha chiarito che questi istituti sono alternativi e non sovrapponibili: il fatto che esistano cumulo e totalizzazione non elimina il diritto dell’assicurato a scegliere, quando ne ricorrano i presupposti, la ricongiunzione quale strumento più coerente con il proprio interesse previdenziale [Cass. Civ., Sez. L, N. 26039 del 15-10-2019][Corte Cost., sentenza n. 110 del 23 luglio 2025].
Perché la novità è importante per i professionisti
Per molti professionisti il percorso lavorativo non si sviluppa in modo lineare all’interno di una sola gestione previdenziale. È frequente, al contrario, che una parte della carriera sia stata svolta con contribuzione versata alla Gestione Separata e una parte presso la cassa professionale di appartenenza.
In questo contesto, la possibilità di ricongiungere i contributi assume un valore strategico, perché consente di evitare la frammentazione della posizione assicurativa e di valutare se sia più conveniente ottenere la pensione attraverso una sola gestione oppure mantenere separate le quote secondo le logiche del cumulo o della totalizzazione.
La ricongiunzione, tuttavia, non è automaticamente la scelta migliore in ogni caso. La sua convenienza dipende dalla storia contributiva individuale, dall’età, dai periodi già maturati, dalle regole della gestione di destinazione e dall’eventuale onere economico richiesto.
Conclusioni
L’evoluzione normativa e giurisprudenziale culminata nella circolare INPS n. 15/2026 conferma che la ricongiunzione tra Gestione Separata e casse professionali è oggi uno strumento concretamente utilizzabile, in un quadro più chiaro e più favorevole all’unificazione della posizione previdenziale [Tribunale di Catania - Sentenza 13 marzo 2026, n. 1121][Cass. Civ., Sez. L, N. 26039 del 15-10-2019].
Proprio perché la scelta tra ricongiunzione, cumulo e totalizzazione può produrre effetti molto diversi sul momento di accesso alla pensione e sull’importo del trattamento, la tematica trattata rende evidente quanto sia opportuno verificare la propria posizione previdenziale e procedere a una analisi comparativa della soluzione pensionistica più conveniente.
In questa prospettiva, i servizi legali e previdenziali offerti da Ok Pensione possono rappresentare uno strumento utile per esaminare la propria posizione contributiva, ricostruire gli scenari possibili e individuare la soluzione pensionistica più adatta alle proprie esigenze.