Prestazioni previdenziali e assistenziali indebite: quando non vanno restituite

Prestazioni previdenziali e assistenziali indebite: quando non vanno restituite

Nel complesso sistema normativo italiano, il principio generale sancito dall'articolo 2033 del Codice Civile stabilisce che chiunque abbia ricevuto un pagamento non dovuto è tenuto a restituirlo. Tuttavia, quando si entra nel campo del diritto previdenziale e assistenziale, questa regola subisce importanti deroghe, modellate dalla necessità di proteggere il cittadino in buona fede e di dare attuazione ai principi costituzionali di solidarietà e sicurezza sociale (art. 38 Cost.). La giurisprudenza, nel corso degli anni, ha consolidato un orientamento che tutela il legittimo affidamento del percettore, stabilendo precise condizioni in cui le somme indebitamente erogate da enti come l'INPS non devono essere restituite.

Il Principio Fondamentale: La Tutela della Buona Fede e del Legittimo Affidamento

Il cardine della disciplina speciale in materia di indebito previdenziale e assistenziale risiede nella tutela dell'affidamento riposto dal beneficiario nella legittimità delle somme ricevute. A differenza del diritto civile comune, dove la buona o mala fede dell'accipiens incide principalmente sulla decorrenza degli interessi, in questo settore essa diventa l'elemento discriminante per l'esistenza stessa dell'obbligo di restituzione.

La giurisprudenza ha riconosciuto che le prestazioni di natura assistenziale e, in molti casi, previdenziale sono destinate a soddisfare bisogni primari e alimentari del beneficiario e della sua famiglia. Pertanto, la richiesta di restituzione di somme percepite in buona fede e già utilizzate per il proprio sostentamento potrebbe generare una situazione di grave difficoltà economica, vanificando la stessa funzione sociale della prestazione [Corte di Appello di L'aquila, Sentenza n.130 del 7 giugno 2024].

Questo orientamento ha portato alla creazione di un vero e proprio "principio di settore", che sottrae la ripetizione dell'indebito alla regola generale del codice civile, introducendo un regime di favore per il percettore [Corte di Appello di L'aquila, Sentenza n.130 del 7 giugno 2024].

L'Indebito Assistenziale: Una Protezione Rafforzata

La tutela raggiunge la sua massima espressione in relazione alle prestazioni di natura puramente assistenziale (es. pensione di invalidità civile, assegno sociale). In questo ambito, la giurisprudenza, avallata dalla Corte Costituzionale, ha stabilito un principio di tendenziale irripetibilità delle somme, con un'unica, fondamentale eccezione: il dolo del percipiente [Corte di Appello di L'aquila, Sentenza n.130 del 7 giugno 2024].

“In materia assistenziale va tutelato l’affidamento del percipiente, il quale (..) consente di norma (…) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l’erogazione ed accerta l’indebito (..) salvo il dolo comprovato. (Cass. sent. n. 13233/2020, citata in [Corte di Appello di L'aquila, Sentenza n.130 del 7 giugno 2024])”

La Corte di Appello di L'Aquila, con una recente sentenza, ha ribadito questo consolidato orientamento, dichiarando irripetibile un indebito formatosi a causa della lunga inerzia dell'INPS nel dare seguito a una visita di accertamento. Nonostante il verbale fosse stato comunicato, non era sufficientemente chiaro da far comprendere al beneficiario la modifica della sua situazione sanitaria. Avendo continuato a percepire la prestazione in buona fede per quasi cinque anni, il suo affidamento è stato ritenuto meritevole di tutela, escludendo qualsiasi obbligo di restituzione [Corte di Appello di L'aquila, Sentenza n.130 del 7 giugno 2024].

La Corte Costituzionale ha confermato che questa disciplina speciale, che deroga alla regola generale, è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, pienamente legittima in attuazione dell'art. 38 della Costituzione [Corte di Appello di L'aquila, Sentenza n.130 del 7 giugno 2024].

L'Indebito Previdenziale: Le Condizioni per l'Irripetibilità

Anche per le prestazioni previdenziali (pensioni di vecchiaia, anzianità, reversibilità), pur non godendo della stessa presunzione di irripetibilità dell'indebito assistenziale, vigono regole speciali che limitano il potere di recupero dell'ente. La normativa di riferimento, contenuta principalmente nell'art. 52 della Legge n. 88/1989 e nell'art. 13 della Legge n. 412/1991, subordina la non ripetibilità a precise condizioni [Circolare numero 47 del 16-03-2018][Cass. Civ., Sez. 6, N. 14517 del 09-07-2020].

La giurisprudenza ha chiarito che l'indebito pensionistico non è ripetibile se coesistono quattro requisiti [Cass. Civ., Sez. 6, N. 14517 del 09-07-2020]:

  1. Il pagamento delle somme è avvenuto sulla base di un provvedimento formale e definitivo.
  2. Tale provvedimento è stato comunicato all'interessato.
  3. L'erogazione indebita è conseguenza di un errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore (es. INPS).
  4. Non sussiste il dolo dell'interessato. La legge equipara al dolo l'omessa o incompleta segnalazione di fatti rilevanti per il diritto o la misura della pensione, che non fossero già conosciuti dall'ente [Cass. Civ., Sez. 6, N. 14517 del 09-07-2020].

Se anche una sola di queste condizioni manca, torna ad operare la regola generale della ripetibilità [Cass. Civ., Sez. 6, N. 14517 del 09-07-2020].

L'Errore dell'Ente e la "Conoscibilità" dei Dati: Quando l'INPS Non Può Chiedere la Restituzione

Un aspetto cruciale e di grande attualità riguarda la nozione di "errore imputabile all'ente" e la conoscibilità delle informazioni da parte di quest'ultimo. La giurisprudenza più recente ha dato grande rilievo all'obbligo degli enti previdenziali di utilizzare le banche dati a loro disposizione per verificare la posizione dei beneficiari.

La Corte di Appello di L'Aquila, in una significativa pronuncia del 2024, ha affermato che la restituzione dell'indebito è esclusa quando questo deriva da una situazione reddituale che l'ente previdenziale conosceva o aveva l'onere di conoscere d'ufficio . La normativa moderna, in particolare il D.L. n. 78/2010, ha istituito il "Casellario dell'assistenza" e ha imposto uno scambio telematico di informazioni tra l'Amministrazione finanziaria e gli enti pubblici .

Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall'INPS in via telematica .

Di conseguenza, l'obbligo di comunicazione del cittadino è stato limitato ai soli dati reddituali che non siano già stati integralmente comunicati all'Amministrazione finanziaria . Pertanto, se l'INPS eroga una prestazione pur essendo a conoscenza (o potendo esserlo tramite le banche dati) di redditi ostativi al diritto, non può successivamente chiederne la restituzione. L'errore è imputabile all'ente stesso e l'affidamento del pensionato è pienamente tutelabile .

Questo principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha escluso il dolo di un assicurato che, pur percependo un'indennità incompatibile, aveva regolarmente versato i contributi per un'attività lavorativa autonoma. L'INPS, ricevendo tali contributi, era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della situazione, rendendo l'indebito non ripetibile [Cass. Civ., Sez. L, N. 10337 del 18-04-2023].

Conclusioni

Il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di indebiti previdenziali e assistenziali conferma l’esistenza di un sistema di tutele pensato per salvaguardare il cittadino che, in buona fede, ha fatto affidamento su prestazioni economiche fondamentali per il proprio equilibrio personale e familiare. Pur permanendo il principio generale della ripetibilità di quanto indebitamente percepito, la disciplina previdenziale riconosce un ruolo centrale alla correttezza del comportamento del percettore e alla responsabilità dell’ente erogatore, soprattutto quando quest’ultimo dispone di tutti gli strumenti necessari per verificare tempestivamente la legittimità delle prestazioni corrisposte.

In questo contesto, diventa essenziale per lavoratori e pensionati non limitarsi a subire passivamente le determinazioni degli enti previdenziali, ma adottare un approccio consapevole e preventivo. Un’analisi accurata della posizione contributiva, della soluzione pensionistica più vantaggiosa e della correttezza dell’importo liquidato consente non solo di prevenire contestazioni e richieste di restituzione, ma anche di verificare se l’assegno pensionistico percepito corrisponda effettivamente a quanto dovuto.

Affidarsi a un servizio specializzato di analisi pensionistica e di ricalcolo dell’emolumento rappresenta quindi uno strumento di tutela concreta: permette di fare chiarezza sulla propria posizione, individuare eventuali errori o incongruenze e assumere decisioni informate, riducendo rischi e incertezze. In un sistema previdenziale complesso e in continua evoluzione, la consulenza qualificata diventa un alleato indispensabile per proteggere i propri diritti e valorizzare pienamente quanto maturato nel corso della vita lavorativa.

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