Prescrizione e trattenute pensionistiche illegittime: la Cassazione conferma il termine decennale

Prescrizione e trattenute pensionistiche illegittime: la Cassazione conferma il termine decennale

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha consolidato un importante principio in materia di prescrizione per le azioni volte a recuperare somme indebitamente trattenute dall'ente previdenziale sui ratei di pensione, come nel caso di applicazione di un "contributo di solidarietà". [Cass. Civ., Sez. L, N. 24146 del 28-08-2025]. (Il contributo di solidarietà è un'agevolazione economica destinata a nuclei familiari in difficoltà economica e sociale). 

La Corte distingue nettamente tra:

  1. Ratei di pensione non riscossi: Questi sono soggetti alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. e da normative speciali in materia previdenziale. Tale prescrizione presuppone, tuttavia, che il credito sia liquido ed esigibile, ovvero che l'importo sia stato determinato e messo a disposizione dell'assicurato [Cass. Civ., Sez. L, N. 24146 del 28-08-2025][Corte di Appello di Milano, Sentenza n.53 del 28 gennaio 2024].
  2. Azione di ripetizione di indebito: Quando la controversia non riguarda ratei non pagati, ma la legittimità di una trattenuta operata sulla pensione, il diritto alla restituzione di tali somme è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) [Cass. Civ., Sez. L, N. 24146 del 28-08-2025].

La ragione di questa distinzione risiede nel fatto che, in caso di contestazione sull'ammontare del trattamento pensionistico a causa di una trattenuta, il credito del pensionato per le somme non percepite non è né liquido né esigibile [Cass. Civ., Sez. L, N. 24146 del 28-08-2025][Corte di Appello di Milano, Sentenza n.53 del 28 gennaio 2024]. La Cassazione ha specificato che la trattenuta unilaterale costituisce un "potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con lobbligazione pensionistica" [Cass. Civ., Sez. L, N. 24146 del 28-08-2025].

La Cassa ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con lobbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dellazione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale [Cass. Civ., Sez. L, N. 24146 del 28-08-2025].

Di conseguenza, la norma sulla prescrizione quinquennale dei ratei arretrati (art. 47-bis d.P.R. n. 639/70) non si applica a queste fattispecie, che riguardano l'indebita applicazione di una misura patrimoniale e non la riliquidazione della pensione in sé [Cass. Civ., Sez. L, N. 24146 del 28-08-2025].

 

Di seguito trovi un articolo redatto con taglio professionale, linguaggio tecnico-giuridico accessibile e impostazione idonea alla pubblicazione sul sito di una società di servizi legali e previdenziali, con una conclusione a valenza informativa e commerciale.

Prescrizione delle azioni di restituzione di somme indebitamente trattenute sui ratei di pensione. La Cassazione chiarisce il regime applicabile alle trattenute previdenziali illegittime

Una recente e significativa pronuncia della Corte di Cassazione ha consolidato un principio di grande rilevanza pratica per i pensionati e per gli operatori del settore legale-previdenziale in tema di prescrizione delle azioni volte alla restituzione di somme indebitamente trattenute dallente previdenziale sui ratei di pensione, come nel caso dellapplicazione del cosiddetto contributo di solidarietà (Cass. Civ., Sez. L, n. 24146 del 28 agosto 2025).

Il contributo di solidarietà, va ricordato, costituisce unagevolazione economica destinata a nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica e sociale. Tuttavia, la sua applicazione può dar luogo, in concreto, a trattenute contestate dai pensionati, con conseguente necessità di chiarire il termine di prescrizione per il recupero delle somme non dovute.

 

La distinzione tra ratei non riscossi e ripetizione di indebito

La Suprema Corte ha ribadito una distinzione netta e fondamentale tra due diverse fattispecie, spesso confuse nella prassi:

1. Ratei di pensione non riscossi

I ratei pensionistici non corrisposti dallente previdenziale sono soggetti alla prescrizione quinquennale prevista dallart. 2948, n. 4, c.c., nonché dalle normative speciali in materia previdenziale. Tuttavia, come chiarito dalla Cassazione e dalla Corte di Appello di Milano (sentenza n. 53 del 28 gennaio 2024), tale regime presuppone che il credito sia liquido ed esigibile, ossia che limporto sia stato previamente determinato e messo a disposizione dellassicurato.

In assenza di tali requisiti, non può operare la prescrizione breve, poiché il pensionato non è posto nella condizione di esercitare consapevolmente il proprio diritto.

2. Azione di ripetizione di indebito per trattenute illegittime

Diversa è lipotesi in cui la controversia non riguardi ratei non pagati, bensì la legittimità di una trattenuta operata unilateralmente dallente previdenziale sul trattamento pensionistico. In questo caso, lazione esperibile dal pensionato è quella di ripetizione di indebito, soggetta allordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. Civ., Sez. L, n. 24146/2025).

La Corte ha chiarito che, in tali situazioni, il credito del pensionato per le somme non percepite non è né liquido né esigibile, proprio perché lammontare della pensione è oggetto di contestazione a causa della trattenuta.

Il principio del “potere di prelievo” esercitato dall’ente previdenziale

Particolarmente rilevante è il passaggio motivazionale in cui la Cassazione qualifica la trattenuta come espressione di un potere di prelievo unilaterale, che:

si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con lobbligazione pensionistica.

In altri termini, la trattenuta non incide sulla struttura dellobbligazione pensionistica in sé, ma costituisce una misura patrimoniale autonoma, la cui legittimità può essere sindacata successivamente. Proprio per questa ragione, il termine di prescrizione dellazione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale.

L’inapplicabilità della prescrizione quinquennale ex art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

La Corte ha inoltre escluso lapplicabilità dellart. 47-bis del d.P.R. n. 639/1970, che prevede la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati di pensione. Tale norma, infatti, riguarda esclusivamente le ipotesi di riliquidazione del trattamento pensionistico e non può estendersi alle fattispecie di indebita applicazione di misure patrimoniali, come le trattenute per contributi di solidarietà ritenuti illegittimi.

Conclusioni e opportunità di tutela per i pensionati

La sentenza n. 24146/2025 della Corte di Cassazione rappresenta un importante punto fermo a tutela dei pensionati, ampliando significativamente larco temporale entro il quale è possibile agire per il recupero di somme indebitamente trattenute dallente previdenziale. In molti casi, infatti, trattenute risalenti nel tempo possono ancora essere contestate e recuperate, proprio in virtù dellapplicazione della prescrizione decennale.

Alla luce di questo orientamento giurisprudenziale, diventa fondamentale per il pensionato verificare attentamente la correttezza delle trattenute operate sul proprio assegno e valutare la convenienza di unazione di recupero.

C&P offre un servizio specializzato di prima analisi e prefattibilità, finalizzato a esaminare la posizione previdenziale, individuare eventuali trattenute indebite e valutare lopportunità di un ricalcolo pensionistico o di unazione di ripetizione di indebito. Un supporto professionale qualificato consente di tutelare i propri diritti con consapevolezza, riducendo tempi, costi e rischi di contenzioso inutile.

Perché conoscere il corretto regime di prescrizione non è solo una questione giuridica, ma un passo concreto verso il recupero di quanto legittimamente dovuto.

👉 Verifica subito se la tua Pensione è corretta

Torna al blog