Pensioni e pubblico impiego: la Corte Costituzionale abbatte il limite dei 70 anni
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Il dipendente pubblico non può essere obbligato ad abbandonare il servizio se, nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro, non ha ancora maturato i requisiti minimi per accedere alla pensione. Qualunque età massima di permanenza in servizio fissata per legge deve essere necessariamente correlata all'evoluzione della speranza di vita e ai requisiti pensionistici vigenti: diversamente, la norma è incostituzionale.
È questo il principio cardine sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 125 del 14 luglio 2026 [Sentenza n. 125 del 20/05/2026], destinata a produrre effetti significativi sull'intero panorama del pubblico impiego italiano, e non solo sul comparto scolastico che ne ha costituito il banco di prova.
Il Caso: la Docente Senza Stipendio né Pensione
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Corte di Cassazione nell'ambito di un contenzioso promosso da una dipendente del Ministero dell'Istruzione. L'amministrazione aveva proceduto al suo collocamento a riposo d'ufficio al raggiungimento del limite massimo d'età previsto per il personale scolastico, fissato a 70 anni dall'articolo 509, comma 3, del Testo Unico della scuola (D.Lgs. n. 297/1994) [DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297].
Il problema era di drammatica concretezza: la lavoratrice, priva di contribuzione anteriore al 1° gennaio 1996 (soggetta cioè al sistema contributivo puro), si trovava al momento della cessazione dal servizio contemporaneamente:
· priva di stipendio, per effetto del raggiungimento del limite ordinamentale di età;
· priva di pensione, non avendo ancora maturato i requisiti minimi per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia.
La pensione di vecchiaia ordinaria richiede infatti, nel sistema contributivo, il compimento di 67 anni di età unitamente ad almeno 20 anni di contribuzione e un importo della pensione non inferiore a una soglia minima. La lavoratrice non soddisfaceva tali condizioni al compimento dei 70 anni. La soglia anagrafica di 71 anni, invece, consente nel sistema contributivo puro l'accesso alla pensione di vecchiaia con soli 5 anni di contribuzione effettiva, prescindendo dal requisito di importo minimo ai sensi dell'art. 24, comma 7, del D.L. n. 201/2011. Per questa ragione, la donna aveva rivendicato il diritto di restare in servizio almeno fino al compimento del 71° anno di età.
Il Quadro Normativo: il Trattenimento in Servizio nel Comparto Scuola
L'art. 509, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994 dispone che il personale scolastico il quale, al compimento del sessantacinquesimo anno di età (limite originario, ora adeguato ai 67 anni per effetto della riforma pensionistica), non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età [DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297].
Questa disposizione rappresenta una deroga alla regola generale del collocamento obbligatorio a riposo al raggiungimento del limite ordinamentale. Dal 2014, con l'abrogazione dell'art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992 ad opera dell'art. 1 del D.L. n. 90/2014, il trattenimento in servizio discrezionale è stato soppresso. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente confermato la sopravvivenza dell'istituto previsto dal comma 3 dell'art. 509, in quanto norma autonoma e finalizzata a tutelare il lavoratore che non abbia ancora maturato il minimo pensionistico [Sentenza n. 324/2025].
La Decisione della Consulta: lo Scudo dell'Articolo 38
La Corte costituzionale ha accolto pienamente le ragioni della lavoratrice, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 509, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994:
«nella parte in cui, nel prevedere che "[i]l personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima", stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare "non oltre il settantesimo anno di età" e non, invece, "non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia"» [Sentenza n. 125 del 20/05/2026].
Il ragionamento della Corte si sviluppa su due piani distinti ma convergenti.
Sul piano dell'art. 38 Cost., i giudici costituzionali ribadiscono che il diritto ai «mezzi adeguati alle esigenze di vita» in caso di vecchiaia, solennemente garantito dal secondo comma dell'art. 38 della Costituzione, pone un limite invalicabile alla discrezionalità del legislatore. Non è costituzionalmente ammissibile che l'ordinamento imponga al lavoratore di uscire dal mercato del lavoro in un momento in cui non dispone ancora né di retribuzione né di pensione. L'istituto del trattenimento in servizio nasce proprio per scongiurare questo scenario, ed è pertanto costituzionalmente necessario che esso rimanga effettivamente idoneo a conseguire tale scopo.
Sul piano del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), la Corte rileva l'irragionevolezza intrinseca di una norma che, da un lato, istituisce un meccanismo derogatorio volto a consentire la maturazione del minimo pensionistico, e dall'altro fissa per tale meccanismo un tetto massimo rigido e fisso, del tutto svincolato dall'adeguamento periodico dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita previsto dall'art. 12, comma 12-bis, del D.L. n. 78/2010. In presenza di un sistema pensionistico che automaticamente fa slittare in avanti l'età di pensionamento in funzione dell'allungamento della vita media, un tetto massimo immobile finisce per "tradire la stessa ratio legis", rendendo potenzialmente vano il rimedio che il legislatore aveva inteso apprestare [Sentenza n. 125 del 20/05/2026].
L'Impatto della Sentenza: Cosa Cambia
Per il Comparto Scuola
L'effetto immediato della pronuncia riguarda il personale scolastico (docente, educativo e ATA). Il limite rigido dei 70 anni non è più applicabile come tetto invalicabile: il trattenimento in servizio può ora protrarsi fino all'età superiore corrispondente all'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti per la pensione di vecchiaia, oggi attestata a 71 anni (ma destinata a slittare ulteriormente nei prossimi anni per effetto dei futuri adeguamenti automatici).
La giurisprudenza di merito aveva già anticipato in larga parte questo approdo. Numerosi tribunali avevano riconosciuto il diritto del personale scolastico di essere trattenuto in servizio fino al 71° anno di età [Sentenza n. 848/2025][Sentenza n. 135/2026][Sentenza n. 324/2025][Tribunale Di Benevento, Sentenza n.1225 del 26 Novembre 2024][Tribunale Di Benevento, Sentenza n.566 del 13 Maggio 2025], e in taluni casi aveva esteso tale tutela anche al personale precario, in applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato sancito dalla Direttiva 1999/70/CE [Sentenza n. 135/2026][Tribunale Di Benevento, Sentenza n.566 del 13 Maggio 2025].
Per l'Intera Pubblica Amministrazione
Sebbene la pronuncia abbia ad oggetto diretto la norma speciale del T.U. Scuola, il principio generale che essa enuncia è di portata assai più ampia: nessuna norma che disciplini il trattenimento in servizio finalizzato al conseguimento del minimo pensionistico può fissare un tetto massimo d'età rigidamente svincolato dall'adeguamento alla speranza di vita. Tale principio è destinato a riflettersi sull'interpretazione delle disposizioni analoghe applicabili agli altri comparti della pubblica amministrazione, consolidando l'orientamento — già in parte recepito in sede amministrativa — secondo cui il rapporto di lavoro deve proseguire sino al raggiungimento del primo diritto utile a pensione.
In questo senso, la sentenza della Consulta si salda con la riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) [LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207], che ha ulteriormente modulato le condizioni di uscita dal servizio per i dipendenti pubblici in prossimità dei requisiti pensionistici.
Il Contesto Giurisprudenziale: un Percorso Consolidato
La pronuncia del 2026 si inserisce in una lunga tradizione di interventi della Corte costituzionale a tutela del minimo pensionistico. Sin dalla sentenza n. 444 del 1990, la Corte aveva affermato l'illegittimità di norme che impedivano al personale scolastico di maturare il diritto alla pensione minima, fissando in 70 anni il limite fisiologico oltre il quale l'esigenza di tutela non può spingersi. Le successive sentenze n. 282/1991, n. 90/1992 e n. 33/2013 [Sentenza n. 33 del 13/03/2013] avevano progressivamente consolidato il principio, ribadendo che l'unico bene costituzionalmente protetto è il conseguimento del minimo pensionistico, e non l'incremento del trattamento di quiescenza.
La novità della sentenza n. 125/2026 risiede nell'aver preso atto che il sistema pensionistico non è più statico: i requisiti di accesso alla pensione si spostano automaticamente verso l'alto in funzione dell'allungamento della speranza di vita. Un sistema di protezione del minimo pensionistico che non si adegui a tale dinamica è strutturalmente inadeguato e, quindi, incostituzionale [Sentenza n. 125 del 20/05/2026].
Conclusioni: Verificare la Propria Posizione Previdenziale, Oggi più che Mai
La sentenza n. 125/2026 della Corte costituzionale rappresenta un punto di svolta nel diritto previdenziale dei dipendenti pubblici. Il principio secondo cui nessun lavoratore può essere costretto a uscire dal servizio attivo senza disporre di alcun reddito — né da lavoro né da pensione — è ora affermato in modo inequivocabile al massimo livello dell'ordinamento.
Tuttavia, la complessità del quadro normativo vigente — caratterizzato dalla stratificazione di riforme pensionistiche, adeguamenti alla speranza di vita, discipline di settore differenziate e pronunce giurisprudenziali in continua evoluzione — rende indispensabile una valutazione individuale e personalizzata della propria posizione previdenziale.
Sapere con precisione quanti anni di contribuzione si hanno maturato, quando si maturerà il diritto alla pensione, a quale tipologia di trattamento si avrà diritto e se ricorrono i presupposti per richiedere il trattenimento in servizio sono informazioni che possono fare una differenza sostanziale nella pianificazione del proprio futuro.
È proprio in questo contesto che i nostri servizi di consulenza legale e previdenziale si rivelano uno strumento prezioso: offriamo un'analisi completa e aggiornata della vostra posizione contributiva, una simulazione delle possibili soluzioni pensionistiche e, ove necessario, assistenza nella tutela dei vostri diritti nei confronti dell'amministrazione di appartenenza. Contattaci per una prima consulenza: verificare oggi la propria pensione significa costruire con consapevolezza il proprio domani.